Art. 15.
(Esclusione dalla partecipazione alle gare).

      1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in tema di esclusione di soggetti dalla partecipazione alle gare, ove compatibili, sono escluse dalla partecipazione alle gare le imprese:

          a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della legislazione del Paese in cui sono stabilite, o a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

          b) nei cui confronti è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

          c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dal committente;

          d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;

          e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;

 

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          f) che si sono rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 9, 10 e 11;

          g) che hanno subìto, per tre appalti consecutivi, sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza.

      2. A dimostrazione che il candidato non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dall'impresa interessata, che attesta sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
      3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
      4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e gli organi competenti al rilascio dei certificati o di altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità i committenti provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento, il Dipartimento per il

 

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coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea.