1. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge in tema di esclusione di soggetti dalla partecipazione alle gare, ove compatibili, sono escluse dalla partecipazione alle gare le imprese:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della legislazione del Paese in cui sono stabilite, o a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dal committente;
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, ai sensi della legislazione italiana o di quella del Paese in cui sono stabilite;
f) che si sono rese gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 9, 10 e 11;
g) che hanno subìto, per tre appalti consecutivi, sanzioni da parte dell'organismo di vigilanza.
2. A dimostrazione che il candidato non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dall'impresa interessata, che attesta sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e gli organi competenti al rilascio dei certificati o di altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità i committenti provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento, il Dipartimento per il